Art. 1.

      1. Ai giovani di età non superiore a ventuno anni che non sono parte di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, che hanno iniziato un corso di studi universitari e il cui reddito familiare è inferiore a 20.000 euro annui, è garantita una copertura assicurativa ai fini dell'acquisizione dei diritti pensionistici.
      2. A favore dei soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti contributi figurativi accreditati per il periodo corrispondente alla durata del corso legale di laurea.